La lettera della Commissione Europea qui presentata (del 7 luglio 2009, la traduzione in italiano sotto riportata è del 14/07) è rilevante per DUE motivi.
Il presupposto, e non potrebbe essere diversamente, riguarda il dovere di applicare il REG CEE 1191/69 come normativa di riferimento. Il primo motivo riguarda alle modalità con cui si devono liquidare le imprese per i servizi resi. Tassativamente sono le norme contenute nel Regolamento e non altre. In secondo luogo, la Commissione informa che nessuno dall’Italia ha chiesto autorizzazione a derogare dal predetto Regolamento e meno che meno che la Commissione abbia fatto questo d’ufficio.
Il passaggio risulta cruciale dato che non soltanto non era possibile, come fatto dalla Provincia, sostituire una modalità di pagamento diversa da quella indicata dalla normativa comunitaria, ma non era nemmeno possibile modificare i criteri definiti dal Regolamento per stabilire quali servizi ammettere a finanziamento pubblico.
Non esiste quindi giustificazione plausibile che possa spiegare il motivo per cui, su una medesima relazione di traffico, siano pagati contemporaneamente treno e bus anziché una sola tecnica di trasporto fra le due. Questo comprova la teoria della Fontaneto secondo cui alcune aziende percepiscono più volte soldi per il medesimo servizio, dalla Provincia e da Trenitalia, in contrasto con quanto stabilito dalla UE.
Leggi Lettera della Commissione Europea alla Fontaneto (versione italiana del 14/07/09) [PDF 33,7 KB]