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E ora proviamo a farvi capire come sono andate le cose

Il caso Fontaneto, lo sappiamo, è difficile da comprendere per i non addetti ai lavori. Abbiamo provato a riassumerlo in modo semplice da leggere, con domande e risposte, utilizzando un linguaggio il più possibile chiaro e comprensibile.

Cosa è successo innanzitutto? Siete falliti? Scappati?

Niente di tutto questo. Abbiamo semplicemente domandato alla Provincia di Novara di proseguire il servizio per l’anno 2010 ricevendo compensi in base alla normativa europea, precisamente il REG CEE 1370/2007. Rifiutatasi di corrisponderci la differenza piena fra costi e ricavi, abbiamo constatato che non esistevano più le condizioni per proseguire.

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La richiesta di rettifica all’articolo de La Stampa del 4 maggio 2010

In merito all’occhiello pubblicato in data odierna 4 maggio 2010 nelle Cronache Locali di Novara; esattamente a pagina 47 col titolo Trasporto Pubblico – Sun con i milanesi di Atm per il bando della Provincia si fa menzione della chiusura della Fontaneto.

Prego voler rettificare tale affermazione, nei termini e nelle forme della vigente normativa, perché alla data odierna di pubblicazione dell’articolo la Fontaneto non è chiusa, ma ha semplicemente cessato l’esercizio del servizio pubblico di linea lamentando mancati pagamenti da Provincia di Novara e Regione Piemonte con le quali è in contenzioso.

Confido in un sollecito riscontro, in difetto del quale mi vedrò costretto adire le vie legali.

Cordialità
Corrado Fontaneto per Fontaneto Autoservizi srl

Sentenza TAR Piemonte, il comunicato ufficiale della Fontaneto Autoservizi

Prendiamo atto con soddisfazione che anche il TAR Piemonte, dopo anni di acquiescenza e copertura all’illegalità dell’Amministrazione Regionale, si sia allineato alla giurisprudenza ormai consolidata del Consiglio di Stato sia circa l’obbligo di applicare le norme europee – prevalenti su quelle interne in contrasto – sia per quanto attiene al Trasporto Pubblico sul dovere, a carico dell’Amministrazione, di indennizzare le imprese per gli svantaggi economici sopportati, esercitando un trasporto vincolato da obblighi di servizio.

Per ciò che ci riguarda è la conferma che quanto abbiamo denunciato da anni aveva solide fondamenta, ora si tratta di diventare “europei” a tutto tondo: applicare le regole dell’Unione anche in materia di concorrenza, di Antitrust e di aiuti di stato.

Staremo a vedere se le altre aziende del novarese, con le quali ci congratuliamo per la loro vittoria, vorranno seguirci anche su questo crinale soprattutto in ciò che attiene al grave problema dei sussidi incrociati TPL/servizi per Trenitalia entro la medesima relazione di traffico alla luce del vigente REG CEE 1370/2007

Link: sentenza TAR Piemonte Arfea [PDF 2,2 MB]

La lettera della Commissione Europea conferma le ragioni della Fontaneto: vanno applicati i pagamenti secondo le normative europee

La lettera della Commissione Europea alla Fontaneto

La lettera della Commissione Europea alla Fontaneto

La Fontaneto Autoservizi ha ricevuto ieri una lettera della Commissione Europea con cui si afferma, come l’azienda ha sempre sostenuto, che la Provincia ha il dovere di applicare la normativa europea e non quello che vogliono loro.

La pronuncia della Commissione Europea merita un cenno di spiegazione e una traduzione dal burocratese. Innanzitutto, la società ha chiesto alla Provincia l’applicazione del REG CEE 1370/2007, in vigore dal 3 dicembre 2009, per ricevere i pagamenti dei propri servizi in conformità alla normativa europea.

La Commissione Europea ribadisce proprio questo, che non c’è alcun margine di deroga o scappatoia dall’esimersi dall’applicazione del Regolamento.

Non solo, chiarisce anche che per i servizi resi prima del 3 dicembre 2009 si doveva applicare il precedente REG CEE 1191/69: in entrambi i casi, sono le tesi che da anni la società sostiene davanti alla Provincia e capire perché non è stato fatto è compito dei giudici.

Le sole esclusioni dal campo di applicazione del REG CEE 1370/2007 riguardano casi molto limitati ed insignificanti nella nostra questione, il trasporto merci, per via navigabile e per le tariffe verso gli studenti: chi stabilisce le tariffe ad ogni buon conto è la Regione Piemonte e non siamo certo qui ad addebitare alla Provincia responsabilità che, almeno in questo caso, non le competono.

Leggi lettera della Commissione Europea alla Fontaneto [PDF 39,9 KB]

Lettera Commissione Europea 07/07/2009 [pdf]

La lettera della Commissione Europea qui presentata (del 7 luglio 2009, la traduzione in italiano sotto riportata è del 14/07) è rilevante per DUE motivi.

Il presupposto, e non potrebbe essere diversamente, riguarda il dovere di applicare il REG CEE 1191/69 come normativa di riferimento. Il primo motivo riguarda alle modalità con cui si devono liquidare le imprese per i servizi resi. Tassativamente sono le norme contenute nel Regolamento e non altre. In secondo luogo, la Commissione informa che nessuno dall’Italia ha chiesto autorizzazione a derogare dal predetto Regolamento e meno che meno che la Commissione abbia fatto questo d’ufficio.

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Lettera Antitrust 07/07/2009 [pdf]

Innanzitutto, si tratta tecnicamente di un parere formalmente indirizzato alla Presidenza della Giunta Provinciale di Novara (in persona dell’ing. Diego Sozzani) e della Giunta Regionale (prof.ssa Mercedes Bresso): un atto formale e ufficiale pubblicato anche sul sito dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust).

Ebbene, nella prima pagina si ribadisce la necessità che gli obblighi di servizi pubblico – ricordiamo, misure contrarie all’interesse commerciale delle imprese – siano introdotti per ragioni limitate e circoscritte. Infatti, ogniqualvolta essi vengano mantenuti/introdotti le regole della concorrenza sono “sospese”, scattando un meccanismo di finanziamenti pubblici ed agevolazioni impensabili in altri settori di attività: ecco la ragione per cui l’Unione Europea pretende che, al riguardo, siano tassativamente seguite le Sue regole e non quelle degli stati nazionali salvo deroga espressamente autorizzata dalla Commissione Europea.

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